In molti casi, le persone si trovano ad affrontare l’obbligo di pagare debiti che hanno accumulato nel corso degli anni. Tuttavia, la legge italiana prevede dei termini di prescrizione per questi debiti, ossia un periodo di tempo dopo il quale non si è più obbligati a pagare. Questo articolo analizza i principali aspetti della prescrizione del debito in Italia e come essa possa rappresentare una boccata d’aria fresca per chi ha debiti pendenti.
Termini di prescrizione del debito
La legge stabilisce specifici termini per la prescrizione del debito, che possono variare a seconda del soggetto che ha contratto il debito e del suo creditore. Ad esempio, la maggior parte dei prestiti e dei debiti bancari, così come i debiti privati, scadono dopo 10 anni. Il periodo di prescrizione si riduce a 5 anni per i debiti senza richiesta contrattuale, come i danni causati a terzi o gli affitti non pagati per un immobile, secondo l’articolo 2947 del Codice Civile.
È importante notare che la prescrizione non avviene automaticamente. Dopo aver dimostrato che il tempo per far valere i propri diritti è corretto, il debitore deve presentare una richiesta di prescrizione del debito al giudice.
Debiti fiscali e prescrizione
In generale, le imposte e i contributi dovuti all’Agenzia delle Entrate scadono anch’essi dopo 10 anni. Tuttavia, se l’ente comunica al contribuente una richiesta di pagamento prima della scadenza del debito, questa comunicazione interrompe la prescrizione.
Interruzione della prescrizione
La prescrizione si verifica quando l’ente che ha diritto non esercita il proprio diritto entro un determinato periodo di tempo. Se un accertamento tardivo rende nullo un atto, gli atti successivi notificati prima della scadenza prescrizionale invece interrompono l’atto e il termine ricomincia a decorrere.
Nel caso in cui il contribuente riceva un avviso di pagamento, il periodo di prescrizione inizia il giorno successivo alla notifica dell’avviso. Ad esempio, un giudice non può sollevare ex officio la prescrizione, ma deve essere dichiarata dal contribuente attraverso un tempestivo ricorso contro il primo atto di riscossione notificato.
Tuttavia, se ciò avviene, i contribuenti possono presentare un ricorso entro dieci anni dalla scadenza. A seguito della notificazione di un avviso di pagamento o di un’accertamento esecutivo, gli atti emessi sia dai creditori che dagli agenti di riscossione possono interrompere la prescrizione.
Un esempio è l’ingiunzione di adempiere, che serve non solo come monito per l’esecuzione forzata, ma anche come richiesta di adempimento e sospensione della prescrizione, che riparte dalla data di notifica e dura 10 anni per le imposte e 5 anni per le sanzioni, con possibilità di interruzione dei termini.
Opposizione alla cartella esattoriale
Se i contribuenti hanno ricevuto uno o più avvisi di pagamento senza che siano stati emessi atti coercitivi o sospensivi riguardo la prescrizione, possono tutelarsi. La sentenza della Cassazione n. 23397/2016 stabilisce che la scadenza dei termini consentiti per impugnare gli atti di riscossione attraverso le cartelle esattoriali comporta l’irrevocabilità del credito applicabile a tutti gli atti esecutivi con cartella o esecuzione forzata riguardanti crediti degli enti previdenziali o del Tesoro, sia fiscali che extrafiscali.
In caso di prescrizione a seguito della notificazione delle cartelle esattoriali, i contribuenti hanno due opzioni: presentare un’istanza stragiudiziale di annullamento della cartella, al fine di ottenere l’annullamento del debito prescritto; oppure proporre un ricorso giudiziale impugnando la cartella esattoriale, al fine di far valere i propri diritti.
Infine, con la sentenza n. 8719 dell’11.05.2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che è possibile far valere la prescrizione del credito fiscale mediante il ricorso contro il diniego della cancellazione immediata della cartella.
Il processo tributario è strutturato come un procedimento di impugnativa: il ricorso contro il divieto di cancellazione immediata delle cartelle relative ai crediti prescritti costituisce uno strumento tipico per la determinazione della richiesta di verifica della prescrizione riguardante i crediti affidati all’Agente della Riscossione autorizzato, che agisce quale rappresentante senza rappresentanza.